CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI

 

PREAMBOLO

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre1999 e il 26 ottobre 2002

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.

Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

ART.1 applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3. - Volontarietà dell’azione. – La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. – Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività.

Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. – L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

II - L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.

III - L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. – L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

I - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza. – È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I- L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex?clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.

II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a)per lo svolgimento delle attività di difesa;

b)al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c)al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d)in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I - L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

II - L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

ART. 11. - Dovere di difesa. – L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I- L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II- Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12. - Dovere di competenza. – L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

I - L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

I - L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

ART. 14. - Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.

I- L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II- L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.

ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. – È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.

I - Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.

I - Quanto ai mezzi di informazione:

A)Devono ritenersi consentiti:

i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);

le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);

gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);

i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense);

i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati:

i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);

i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;

i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sui parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);

le sponsorizzazioni;

le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non ,specificatamente richieste;

l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.

C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):

i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

II - Quanto ai contenuti della informazione:

A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:

i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);

le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);

l’indicazione di un logo;

l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:

indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;

impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;

indicazione della persona responsabile;

specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;

indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.

C) Devono ritenersi vietati:

i dati che riguardano terze persone;

i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);

le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);

i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);

le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;

il fatturato individuale o dello studio;

le promesse di recupero;

l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).

III - È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.

II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

I- L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II- Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. – L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.

I - Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

II

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22. - Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I - L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

II - L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III - L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. – In particolare, nell’attività giudiziale, l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II - L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.

III - L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.

IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.

V - Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co?difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.

ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello studio. – L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.

I - L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

II - L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III - È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega. – L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

III- Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

IV- Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

e)- È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

f)- È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

g)- L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

h)- L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

I - L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo diversa pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. – L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.

III- L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

IV- È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.

V- L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. – L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa. – Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I - L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. – Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35. - Rapporto di fiducia. – Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

ART. 36. - Autonomia del rapporto. – L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

V- L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

VI- L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.

VII- In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

VIII- L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. 37. - Conflitto di interessi. – L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

i)- Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

j)- L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

k)- L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.

ART. 38. - Inadempimento al mandato. – Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.

ART. 39. - Astensione dalle udienze. – L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

VI- L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

VII- Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40. - Obbligo di informazione. – L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputino opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.

I - Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II - È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

III - Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato.

ART. 41. - Gestione di denaro altrui. – L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.

I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42. - Restituzione di documenti. – L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I - L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

ART. 43. - Richiesta di pagamento. – Di norma l’avvocato richiede alla parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico.

I - L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi.

II - L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.

III - L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

IV - È consentito all’avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.

ART. 44. - Compensazione. – L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. – L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47. - Rinuncia al mandato. – L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I - In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

IV

RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte. – L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - È consentito l’addebito a controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.

ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte. – L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. – È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I - In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex?clienti. – L’assunzione di un incarico professionale contro un ex?cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.

I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all’intensità del rapporto clientelare.

ART. 52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

IXIl difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.

XIn particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.

XILa scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.

XIIQuando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.

XIIIIl difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.

XIVIl difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.

l)È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.

m)Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.

n)Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

o)Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

p)Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.

q)Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.

r)Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

s)Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

t)Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

u)Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

ART. 53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

I - Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

II - L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.

III - L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55. - Arbitrato. – L’avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.

I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicarne l’autonomia. In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.

II - In ogni caso, l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

ART. 56. - Rapporti con i terzi. – L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.

I - Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

ART. 57. - Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

ART. 58. - La testimonianza dell’avvocato. – Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I - L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

V DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

 

 

 

 

Legge professionale - Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). - Decreto convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 36 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 1934, n. 24). -- Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (1) (2) (3) (4).

XVIl termine "procuratore legale", contenuto nella presente legge deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

XVIIl d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

XVIIA decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

XVIIIIn luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo (Omissis).

Articolo 1

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato [o di procuratore] se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati [e procuratori] che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato [o di procuratore], a norma dell'art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'articolo 348 dello stesso codice (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 2

Art. 2.

(Omissis) (1).

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati [ed in un solo albo di procuratori].

v)Comma abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

w)Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 3

Art. 3.

L'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, [della Lista civile] (1), del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

VIIIi professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;

IXgli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano

la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo (2) (3).

IIIL'istituto della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.

IVLettera così modificata dall'art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1949.

VIl termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 4

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale [supremo] militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla [Commissione centrale per le imposte dirette] (1) il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33 (2). (3)

Ora Commissione tributaria centrale.

Vedi, anche, l'art. 1, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.

I tribunali regionali delle acque pubbliche e il Tribunale superiore delle acque pubbliche sono soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Articolo 5

Art. 5.

(Omissis) (1).

(1) Gli artt. 5 e 6, già accorpati dall'art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406, sono stati successivamente abrogati dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Articolo 6

Art. 6.

(Omissis) (1).

(1) Articolo accorpato al precedente dall'art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406, successivamente abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Articolo 7

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato [ovvero da un procuratore] assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita [da un procuratore o] da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai [conciliatori] (1), a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali (2).

Ora giudice di pace.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 8

Art. 8.

I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] presso il tribunale [nel cui circondario] (1) hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (2).

[È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"] (3) (4).

Leggasi circoscrizione.

Comma così modificato dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e successivamente, dall'articolo 246, comma 1, del D.LGS. 19 febbraio 1998, n. 51. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense (art. 246, comma 2, D.LGS. 51/1 998 cit.).

Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 24 luglio 1985, n. 406.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 9

Art. 9.

[Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore] (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 10

Art. 10.

[Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario (1), purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore] (2).

Leggasi circoscrizione.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 11

Art. 11.

[Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio] (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 12

Art. 12.

Gli avvocati [ed i procuratori] debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione" (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 13

Art. 13.

Gli avvocati [e i procuratori] non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo, del codice di procedura penale (1) (2).

Ora artt. 200 e 201 c.p.p.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 14

Art. 14.

I Consigli dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

vigilano sul decoro dei professionisti;

vigilano sull'esercizio della pratica forense;

dànno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti (1);

dànno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato [o di un procuratore], a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale;

interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati [e procuratori] ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.

(Omissis) (2).

(Omissis) (2) (3).

Lettera così modificata dall'art 1, n. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Comma da ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 perché faceva riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo. Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 15

Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 16

Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati [e un albo di procuratori]. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (1).

È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto (1).

Gli albi riveduti debbono, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro della giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime (2).

Gli attuali secondo e terzo comma così sostituiscono l'originario secondo comma, per effetto dell'art. 1, n. 2, l. 3 marzo 1940, n. 25.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 17

Art. 17.

17. Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'art. 8 (1);

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (2) ;

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione (3).

Vedi l'articolo 1 del D.LGS. C.P.S. 5 maggio 1947, n. 374 per la riduzione del periodo di pratica ad un anno, e successivamente, l'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 che ha riportato a due gli anni richiesti.

Numero sostituito dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, e successivamente, così modificato dall'articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.

Il termine «procuratore legale», contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 18

Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un [procuratore], per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia (1).

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere (3).

Il suddetto riconoscimento rimane valido ed efficace fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, l. 15 maggio 1997, n. 127.

Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 19

Art. 19.

Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori], ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli [albi dei procuratori].

Il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi [procuratori] che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre (1) (2) (3).

L'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora in vigore, con il d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215. Vedi, inoltre, gli artt. 1, 2 e 4, r.d.l. 13 maggio 1943, n. 509.

Comma così sostituito dall'art. 1, l. 20 aprile 1989, n. 142.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 20

Art. 20.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l'art. 17-bis, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 21

Art. 21.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di [procuratore] debbano avere luogo presso il Ministero della giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

Nel caso in cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:

sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

tre professori di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense degli avvocati e procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali (1) (2).

Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 4, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 22

Art. 22.

Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.

10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso (1).

(1) Articolo sostituito prima dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e, successivamente, dall'articolo 1 bis del D.L. 21 maggio 2003, n. 112. In precedenza il comma 1 era stato sostituito dall'art. 2, l. 20 aprile 1989, n. 142.

Articolo 23

Art. 23.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.

Articolo 24

Art. 24.

(Omissis) (1).

(1) Disposizione superata a causa della sospensione degli esami di concorso, disposta dal d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

Articolo 25

Art. 25.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.

Articolo 26

Art. 26.

Hanno diritto di essere iscritti [nell'albo dei procuratori] presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell'art. 17:

coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;

coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale (1);

coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni (1).

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall'articolo 31 .

Coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime (2).

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.

(2) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 27

Art. 27.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Articolo 28

Art. 28.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Articolo 29

Art. 29.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Articolo 30

Art. 30.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1) , 2) , 3) e 4) dell'art. 17:

coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (1), oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura;

coloro che sono contemplati nelle lettere b) , c) , dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

gli ex-Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno (2);

i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre anni di insegnamento;

coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale (3);

coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) (1).

Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.

Lettera così sostituita dall'art. 1, n. 10, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 11, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Articolo 31

Art. 31.

La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge (1).

Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni (2).

Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (3).

Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel 4° comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.

Vedi, anche, l'art. 35, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Vedi, anche, l'art. 45, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Comma così sostituito dall'art. 1, n. 12, l. 23 marzo 1940, n. 254. Vedi, anche, gli artt. 59 e 60, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 32

Art. 32.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.

Articolo 33

Art. 33.

Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense (1).

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni (2) almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Tribunale.

Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale (3).

Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale. (Omissis) (4).

Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318 e l'art. 6, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.

Termine così elevato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Comma aggiunto dalla l. 7 dicembre 1951, n. 1333.

Comma da ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, poiché faceva riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo.

Articolo 34

Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro anni (1) di insegnamento;

coloro che siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare, o amministrativo o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di appello o altro equiparato;

coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;

coloro che, avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale (3).

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Termine così ridotto dall'art. 1, secondo comma, l. 28 maggio 1936, n. 1003.

Tribunale soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.

Lettera aggiunta dall'art. 1, n. 13, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Articolo 35

Art. 35.

[Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione] (1).

Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

(1) Vedi, ora, l'art. 7 d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.

Articolo 36

Art. 36.

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato [e di procuratore] ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami (1) (2).

Articolo così sostituito dall'art. 1, n. 14, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 37

Art. 37.

La cancellazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori] è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:

nei casi di incompatibilità;

quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

quando [il procuratore] non osservi l'obbligo della residenza;

quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;

quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6) , non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.

L'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato [e il procuratore] cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) , 2) e 3) dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

[Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente].

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato (1). (1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 38

Art. 38.

Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale (1) e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati [ed i procuratori] che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare (2).

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio (3).

Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato (3).

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati [e dei procuratori] che siano membri di un Consiglio dell'ordine spetta al Consiglio nazionale forense.

Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto (3) (4).

Vedi, ora, l'art. 105, c.p.p.

Vedi gli artt. da 47 a 51, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo comma dell'art. 1, n. 15, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 39

Art. 39.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.

Articolo 40

Art. 40.

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:

l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;

la cancellazione dall'albo;

la radiazione dall'albo (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 17 febbraio 1971, n. 91.

Articolo 41

Art. 41.

La radiazione è pronunciata contro l'avvocato [o il procuratore] che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense (1) (2).

Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 17 febbraio 1971, n. 91.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 42

Art. 42.

Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori]:

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore:

la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale. Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato [o di procuratore];

il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista (1) (2).

Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 17 febbraio 1971, n. 91.

Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 43

Art. 43.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

IIIil ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numero 1) , 2) e 3) ;

IVl'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 (1) (2).

1)Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 17 febbraio 1971, n. 91.

2)Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 44

Art. 44.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato [o il procuratore] che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato [o il procuratore] contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare (1).

Se il Consiglio dell'ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale con rapporto motivato (1) (2).

1)Comma aggiunto dall'art. 1, n. 16, l. 23 marzo 1940, n. 254.

2)Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 45

Art. 45.

Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il Consiglio dell'ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

Articolo 46

Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati [e procuratori] della Repubblica

ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 47

Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato [o di procuratore], ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio (1).

Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione (1).

Sull'istanza di riammissione provvede il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31 (2).

1)Comma così sostituito dall'art. 1, n. 17, l. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art. 4, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.

2)Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 48

Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli artt. 358 e 359 del codice di procedura penale (1). (1) Ora artt. 133, 207 e 502, c.p.p.

Articolo 49

Art. 49.

I componenti del Consiglio nazionale e quelli di un Consiglio locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del Consiglio nazionale o di quello di un Consiglio locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta alla commissione centrale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

Articolo 50

Art. 50.

Le decisioni del Consiglio nazionale forense e dei Consigli dell'ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare (1).

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense (1).

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.

(1) L'originario primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo comma per effetto dell'art. 1, n. 18, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Articolo 51

Art. 51.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Articolo 52

Art. 52.

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato e sostituito dalle norme di cui al d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (artt. da 10 a 15, 21 e 22).

Articolo 53

Art. 53.

(Omissis) (1).

(1) Articolo da ritenersi abrogato e sostituito dagli artt. da 13 a 15 e 21, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Articolo 54

Art. 54.

Il Consiglio nazionale forense:

1)pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;

2)esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

Articolo 55

Art. 55.

(Omissis) (1).

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi superate in virtù dell'incompatibilità fra la carica di consigliere di un ordine e quella di consigliere del Consiglio nazionale forense disposta dall'art. 13, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Articolo 56

Art. 56.

Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

Nei casi preveduti negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente (1).

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni (1).

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

(1) Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. unico, l. 15 novembre 1973, n. 738.

Articolo 57

Art. 57.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati [ed ai procuratori] in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (1) (2).

1)Articolo così sostituito dall'art. 3 d.lg.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170.

2)Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 58

Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Articolo 59

Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun [procuratore] è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché [delle competenze di procuratore e] dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire quattromila a lire diecimila.

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'ordine degli

avvocati [e procuratori] (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 60

Art. 60.

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58. Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del Giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

Articolo 61

Art. 61.

L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.

Fermo il disposto degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore (1). Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, n. 21, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Articolo 62

Art. 62.

Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima, al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

Articolo 63

Art. 63.

Ai [procuratori] che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato (1).

(1) Il termine "procuratore legale", contenuto nel presente articolo deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione dell'albo dei procuratori legali).

Articolo 64

Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei [procuratori] sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni (1).

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei [procuratori] possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale (2).

(1) Vedi, ora, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

Articolo 65

Art. 65.

Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

Articolo 66

Art. 66.

Gli avvocati [e i procuratori] non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate. Su reclamo dell'interessato il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato [o al procuratore] di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in

giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Consiglio dell'ordine abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il Presidente de

 

 

 

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