Codice Civile

 

Art. 922 c.c. - Modi di acquisto.

La proprietà si acquista per occupazione (cfr. 923 ss.), per invenzione (cfr. 927 ss.), per accessione (cfr. 934 ss), per specificazione (cfr. 940), per unione o commistione (cfr. 939), per usucapione (cfr. 1158), per effetto di contratti (cfr. 1376 ss.), per successione a causa di morte (cfr. 456 ss.) e negli altri modi stabiliti dalla legge.

 

Art. 923 c.c. - Cose suscettibili di occupazione.

Le cose mobili (cfr. 812) che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione (cfr. 827). Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pasca (cfr. 842).